Nel caso in cui, a seguito di una operazione societaria o cessione di contratto, avviene il passaggio di un dipendente da azienda che aveva l’obbligo di versare il tfr a tesoreria a una azienda priva di tale obbligo, il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire il versamento a tesoreria per la persona (ammesso che la persona stessa non decida di cambiare la precedente scelta e optare per il versamento al fondo pensione).
In tale casistica occorre flaggare il campo “Attiva versamento TFR al fondo tesoreria INPS” presente in anagrafico dipendente mappa Ratei/Tfr/Aspi. Occorre poi inserire nella stessa mappa i dati di scelta di destinazione del tfr effettuati presso il nuovo datore: la Data scelta (ai fini emens) e compilare il campo “nel mese di” con il mese di consegna del tfr2.
Il mese di paga successivo al mese indicato nel campo “nel mese di”, per chi lascia il tfr parzialmente o totalmente in azienda, si scateneranno in automatico gli arretrati verso il fondo di tesoreria (codici a debito CF01 e CF02) dalla data di assunzione al mese di scelta compreso, e relative misure compensative arretrate a credito su Uniemens .
In caso di confluenza senza soluzione di continuità, e senza aver potuto effettuare una trasformazione aziendale tramite procedura che avrebbe trasferito tutti i dati del dipendente nella nuova azienda, sarà necessario anche inserire manualmente i campi contabili del tfr e occorrerà anche inserire la “data inizio maturazione tfr” in mappa ratei se non viene mantenuta nel nuovo rapporto la vecchia data assunzione.