Il comportamento del dipendente, anche se non frequente, è legale.
La norma si esprime come segue:
entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida in un primo momento, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.
Quindi la prima fase (scelta di lasciare il tfr in azienda) è corretta, poi interviene una variazione (in qualsiasi momento, anche un mese o due dopo e comunque sempre nell’arco del semestre).
In conclusione, anche se nel corso del primo semestre, la seconda scelta va gestita come variazione di pregressa scelta. Nel caso suddetto occorre compilare il campo “Data variazione scelta” di mappa Previdenza complementare.