La regola di partenza delle contribuzioni di Cometa sono applicate dal 2007 seguendo la regola della circolare di Interpreta del 21.03.2007 in cui al paragrafo “Decorrenza dei contributi” si diceva che: 

 

i contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro manterranno le vigenti decorrenze e cioè

 

• 1° aprile per adesioni realizzate entro il 28 febbraio 

• 1° luglio per adesioni realizzate entro il 31 maggio 

• 1° ottobre per adesioni realizzate entro il 31 agosto 

• 1° gennaio per adesioni realizzate entro il 30 novembre di ogni anno 

 

Il fondo ha successivamente aggiunto una diversa partenza dei contributi per una tipologia di dipendenti, ossia i nuovi assunti

Da approfondimenti avuti con il fondo è emerso che la specifica di “nuovo assunto” si sovrappone alla regola per i lavoratori “già in forza” in quanto anche per questi ci si riferisce in realtà a neoassunti. 

 

La differenza su queste casistiche esposta dal fondo è la seguente.

Relativamente alla contribuzione (quota aderente e quota azienda), indicano le successive casistiche: 

 

dipendenti nuovi assunti 

 

• dipendente che abbia compilato il TFR2 e la domanda di adesione nel periodo di prova: la contribuzione parte dal mese successivo alla compilazione della domanda di adesione; 

• dipendente senza periodo di prova e che abbia compilato il TFR2 e la domanda di adesione entro 30 giorni dalla data di assunzione: la contribuzione parte dal mese successivo alla compilazione della domanda di adesione; 

 

 

 

dipendenti già in forza 

 

• dipendente già in forza: i contributi vanno versati in base alle seguenti finestre contributive: 

 

- domanda di adesione sottoscritta dal 1 dicembre al 28 febbraio: prima trattenuta in busta paga ad aprile e primo versamento a luglio; 

- domanda di adesione sottoscritta dal 1 marzo al 31 maggio: prima trattenuta in busta paga a luglio e primo versamento ad ottobre; 

- domanda di adesione sottoscritta dal 1 giugno al 31 agosto: prima trattenuta in busta paga ad ottobre e primo versamento a gennaio dell'anno successivo; 

- domanda di adesione sottoscritta dal 1 settembre al 30 novembre: prima trattenuta in busta paga a gennaio e primo versamento ad aprile.

 

A fronte di questo chiarimento, in accordo con i colleghi della normativa si è deciso di tenere come regola di base quella più frequente, ovvero la regola dei dipendenti già in forza. 

 

Ciò non toglie che vi è la possibilità, per una provincia, di personalizzare la regola e far partire i contributi anche il mese successivo agendo sul campo “Codice Regola” presente sulla tabella scadenze_fondo.