Annualmente viene definito un tetto contributivo oltre il quale scatta la contribuzione aggiuntiva dell'Inps a carico dipendente (per gli enti Inps, Enpals, Inpdap). Nelle tabelle contributive è definito un tetto mensile ottenuto dividendo per 12 il valore annuale, ma il contributo aggiuntivo non scatta al superamento del tetto mensile, bensì al superamento del tetto annuale. Se quindi per esempio, il dipendente, nel mese ha un imponibile previdenziale pari ad euro 4000.00 ed il tetto mensile è pari ad euro 3.500.00, il contributo aggiuntivo dell'1% non scatta, scatterà solamente quando l'imponibile  del dipendente, a tutto il mese di paga supera l'importo di euro 42000.00 (3500x12).