Come da indicazioni INPS la trattenuta pensione per questi dipendenti viene determinata nel seguente modo
importo tratt. pensione giornaliero x 6 = ----------------------------------------- orario settimanale previsto da contratto
| importo orario di trattenuta pensione
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L'importo orario verrà moltiplicato per il n. di ORE EFFETTIVAMENTE LAVORATE e si avrà così l'importo della trattenuta pensione da effettuare nel mese.
Di seguito una specifica normativa in merito:
"La questione sottoposta è complessa e non trova univoca soluzione.
Le indicazioni per operare la trattenuta delle quote di pensione nel caso di lavoratori pensionati occupati a part-time orizzontale sono contenute nella circolare n. 264/1994 dell'INPS che, pur essendo risalente nel tempo, non ci risulta ad oggi superata, in quanto richiamate e riconfermate anche nella circolare n. 91/1995.
In particolare, le istruzioni per il calcolo delle trattenute nei rapporti di lavoro a tempo parziale sono state adeguate alla sentenza della Corte costituzionale intervenuta per correggere un sistema che penalizzava i lavoratori con orario part-time orizzontale rispetto a quelli con orario part-time verticale.
La sentenza ha testualmente previsto che «l'ammontare della detrazione sia determinato dividendo l'importo della trattenuta settimanale relativo all'orario normale per il numero corrispondente a tale orario, e moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana» e tale formulazione è stata ripresa, letteralmente, anche nella circolare dell'INPS.
In proposito, l'istituto precisa che «In pratica, per determinare l'importo della trattenuta settimanale, il datore di lavoro deve moltiplicare l'importo della trattenuta giornaliera per 6, dividere il prodotto per il numero delle ore settimanali previste come orario normale di lavoro, e quindi moltiplicare il quoziente per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana».
Pertanto, in caso di lavoratore pensionato a part-time orizzontale, stando al tenore letterale della circolare, la trattenuta pensione viene con certezza applicata per le ore effettivamente lavorate.
Con riferimento alle ore non lavorate ma comunque retribuite (es. ferie, festività, ecc.), le stesse, pur non essendo testualmente richiamate dalla prassi dell'INPS, sul piano sostanziale, danno luogo ad un trattamento retributivo che è del tutto parificabile e riveste analoga natura rispetto a quella relativa alle ore effettivamente lavorate.
In conclusione, in assenza di un riscontro scritto da parte dell'istituto che legittimi ad applicare la trattenuta esclusivamente sulle ore effettivamente lavorate - riscontro che eventualmente è possibile richiedere sul caso specifico anche alla sede INPS territorialmente mediante Cassetto previdenziale - si ritiene consigliabile applicare la lettura sostanziale e prudenziale, effettuando la trattenuta sulle ore comunque retribuite. A conferma di ciò, anche l’Istituto, sentito informalmente, conferma pur in assenza di indicazioni ufficiali tale orientamento di prassi."
Qualora si intenda applicare quest'ultima prassi, è possibile includere le ore di assenza tra quelle valide per la trattenuta prensione andando a flaggare la check box "Tratt. pensione" della matrice Assenze interessata, viceversa, se si vuole escludere è necessario togliere il flag se presente.